Art. 2.
(Promozione e diffusione della storia).

      1. Ferme restando l'autonomia e le competenze in materia proprie delle istituzioni educative, il Ministero per i beni e le attività culturali, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, svolge i seguenti compiti:

          a) favorisce una migliore conoscenza delle origini, delle tradizioni e della storia d'Italia;

          b) programma iniziative storico-culturali di livello scientifico e divulgativo, quali esposizioni bibliografiche, manifestazioni, mostre, convegni e conferenze;

 

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          c) concede sovvenzioni e patrocini per la presentazione e la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e altre iniziative editoriali, anche di carattere multimediale, nel campo della storia;

          d) interviene per il recupero di opere e di documenti di rilievo storico, curandone anche la traduzione e la riproduzione;

          e) sviluppa attività di cooperazione culturale con associazioni, istituti e musei storici, per quanto riguarda progetti nel campo della ricerca storiografica.